La legge 863/84 (art. 1 e 2), e le sue successive modifiche (art. 5 della legge 236/93, art. 6 della legge 608/96, art.7-ter della legge 33/09 e art. 1 della legge 102/09) disciplinano il contratto di solidarietà, strumento che utilizza la riduzione dell'orario di lavoro per evitare i licenziamenti e ripartire su un vasto gruppo di lavoratori le conseguenze dell'eccedenza di manodopera. I sacrifici derivanti dalla riduzione di orario vengono attenuati dall'intervento dello Stato, che sostiene il contratto di solidarietà con benefici e agevolazioni per lavoratori e imprese ( contratto di solidarietà "difensivo"). La legge 863/84 disciplina anche il contratto di solidarietà "espansivo", in cui la riduzione di orario è finalizzata a incrementare l'occupazione. In entrambi i casi, la condizione per beneficiare delle agevolazioni pubbliche è la stipula di un contratto collettivo volto a evitare riduzioni di personale o a incrementare l'occupazione tramite la riduzione dell'orario lavorativo, senza necessità, come accade con la cassa integrazione, di specifiche causali.
I contratti di solidarietà difensivi
Per le imprese rientranti nella disciplina della cigs la legge 863/84 (art.1 e 2) e le successive modifiche prevedono interventi di una certa entità. I lavoratori coinvolti dalla riduzione di orario ricevono un'integrazione salariale pari al 60% ( elevata all'80% per il biennio 2009-10 dalla legge 102/09 art.1, comma 6, norma che verrà prorogata per il 2011) del trattamento retributivo perso per riduzioni di orario ( giornaliero, settimanale o mensile) derivanti da contratti collettivi aziendali. Tale integrazione ha una durata massima di 2 anni prorogabile di altri 2, che diventano tre nel Mezzogiorno. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa sia sull'integrazione salariale che sulla parte di retribuzione persa per le restanti ore non lavorate.
Per le imprese la legge prevede sgravi contributivi del 25% (per tutti i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà) se la riduzione di orario è superiore al 20%; del 35% se la riduzione di orario è superiore al 30% dell'orario contrattuale (è previsto uno sgravio aggiuntivo del 5% per i contratti di solidarietà stipulati nelle aree individuate per l'Italia ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento Ce n. 2081/1993). Tuttavia da qualche anno non è stato rinnovato il finanziamento di tali sgravi che dunque non sono, al momento, operativi. Il dm 10 luglio 2009, n.46448, sostituendo integralmente i precedenti decreti ministeriali, allarga i criteri di accesso delle aziende al contratto di solidarietà. In base a tali nuovi criteri è ammesso il contratto di solidarietà anche in caso di procedura concorsuale purché vi sia esercizio di impresa, mentre fino ad oggi non era ammesso in nessun caso; la percentuale massima di riduzione di orario viene in alzata dal 50% al 60% ( e secondo la circolare del ministero del Lavoro dell'8 febbraio 2010 può essere intesa come media e non come tetto massimo della riduzione di orario di ogni singolo lavoratore); vengono rese ammissibili prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà se l'impresa può provare sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva; può essere autorizzato il pagamento diretto; non può essere stipulato un nuovo contratto di solidarietà per la stessa unità aziendale, una volta raggiunta la durata massima, prima di 12 mesi. Infine viene introdotta la possibilità di derogare alla durata massima di 36 mesi nell'ambito del quinquennio purché il contratto di solidarietà sia alternativo alla procedura di mobilità, senza altri vincoli, mentre fino ad oggi tale deroga era consentita solo se nel contratto di solidarietà era esplicitamente contenuto l'impegno a mantenere in azienda almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto stesso.
Per le imprese che non possono accedere all'intervento di cigs che stipulano un contratto di solidarietà la legge 236/93, art. 5, prevede che venga corrisposto un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Tale contributo viene erogato in rate trimestrali e deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Al lavoratore spetta dunque un'importo pari al 25% della retribuzione persa. La quota del contributo destinata ai lavoratori non ha natura di retribuzione né ai fini degli istituti contrattuali né ai fini di legge, compresi gli obblighi contributivi e previdenziali. La durata massima di corresponsione è di 24 mesi. La circolare del ministero del Lavoro n. 20/04 ammette la possibilità per le imprese di usufruire più volte dello strumento, nel limite massimo di 36 mesi nel quinquennio, purché nel caso in cui si sia verificato un primo utilizzo continuativo pari a 24 mesi vi sia soluzione di continuità con l'eventuale utilizzo di ulteriori 12 mesi. Questa disciplina, essendo originariamente prevista per l'imprese che volevano "evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art.24 della legge 23 luglio 1991,n.23", è stata finora applicata alle imprese con più di 15 dipendenti escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria,che, in caso di licenziamento collettivo, sono tenute ad aprire la procedura di cui al citato art.24 (par. 5). La legge 33/09, con l'art.7-ter, comma 9, lettera d, ne estende la portata anche alle imprese escluse dalla procedura dei licenziamenti collettivi di cui all'art 24 (imprese fino a 15 dipendenti), per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Quindi il contratto di solidarietà di cui alla legge 236/93 è utilizzabile da tutte le imprese escluse dalla disciplina della cassa integrazione straordinaria, indipendentemente dal numero di dipendenti.
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