La guida dei lavoratori 1.1,cigs. PERCHÉ FARE CASSA'
Integrazione salariale straordinaria
- Imprese ammesse: il novero delle imprese ammesse al trattamento d'integrazione salariale straordinaria è stato continuamente ampliato, consentendo ad alcune tipologie di imprese di usufruire, anche periodi transitori. A tutt'oggi, le imprese ammesse al trattamento sono: imprese industriali, comprese quelle edili e produttrici di materiali lapidei, con più di 15 dipendenti; imprese esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto delle imprese industriali,con più di 15 dipendenti; di cui alla legge 240/84; aziende appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione,con più di 15 dipendenti, presso aziende industriali (solo se le aziende appaltanti stanno usufruendo di trattamento d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria, come precisa la circolare del ministero del Lavoro n.33 del 14 marzo 1994); aziende editrici o stampatrici di giornali, agenzie di stampa (per queste ultime non si tiene conto del limite occupazionale dei 15 dipendenti); imprese artigiane con più di 15 dipendenti che procedono alla sospensione dei lavori in conseguenza di contrazione dell'attività dell'impresa committente in cigs,a condizioni che quest'ultima eserciti l'influsso gestionale prevalente (cioè che abbia fornito il 50% del fatturato nel biennio precedente); aziende esercenti attività commerciale con più di 200 dipendenti; aziende del settore ausiliario del servizio ferroviario con più di 15 dipendenti; imprese appaltatrici dei servizi di pulizia,laddove l'azienda appaltante usufruisca di cigs. Inoltre, un decreto del ministro del Lavoro dispone un finanziamento anno per anno, per ammettere alla cigs le aziende commerciali con numero di dipendenti compreso tra 50 e 200, le aziende di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, con oltre 50 dipendenti e le imprese di vigilanza. Dal 1°gennaio 2005, il ministro del lavoro può concedere il trattamento di cigs per 24 mesi al personale, anche navigante, del trasporto aereo, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione dell'attività.
- Requisiti soggettivi richiesti al lavoratore: operai, impiegati e quadri anche con contratto a termine, assunti almeno da 90 giorni ( sono esclusi i cosiddetti "contratti atipici", quali apprendistato, somministrazione, ma anche lavoratori a domicilio).
- Cause d'intervento: l'integrazione è corrisposta nei casi di sospensione o riduzione di orario dovute a: ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; crisi aziendale ( inclusi i casi di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività della stessa, di uno o più stabilimenti parte di essi); ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali. Si segnala che per i criteri di concessione della cigs nei casi di crisi aziendale, si continua a fare riferimento al dm 18 dicembre 2002, n. 31826, come modificato dal dm 15 dicembre 2004, n. 35302, salvo alcune precisazione del ministero del lavoro che allargando la possibilità di ricorso alla cigs per crisi aziendale in caso di evento improvviso e imprevisto, per tenere conto della crisi economica in corso. Infatti la nota del ministero del Lavoro del 30 marzo 2009 include nell'evento imprevisto le situazioni originate in ambito nazionale o internazionale, e quindi non necessariamente riconducibili a condizioni interne all'impresa, che comportino ricadute sui volumi di attività; il decreto del ministero del lavoro 29 giugno 2009, n. 46863, cancella, per il solo triennio 2009-11, la necessità del piano di risanamento nei casi di evento improvviso e imprevisto; il messaggio Inps n. 13406 del 10 giugno 2009 stabilisce che l'azienda, la cui crisi e riconducibile al concetto di evento imprevisto cosi rivisitato, può accedere alla cigs subito dopo le 52 settimane di cigo senza alcuna soluzione di continuità.
- Richieste: l'imprenditore deve consultare preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per informarle sulle cause della sospensione e sul numero dei lavoratori interessati. Su domanda di una delle può seguire un esame congiunto. La procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. Le richieste di intervento straordinario e le eventuali domandi di proroga devono essere presentate alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Le richieste devono contenere il programma che l'impresa intende attuare. Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale è riferita a un periodo massimo di 12 mesi.
- Concessione del trattamento: il decreto di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale è emanato entro un periodo che va dai 30 ai 90 giorni, secondo la causale in base alla quale si chiede l'intervento della cigs.
- Durata: la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione non può essere superiore a 2 anni (salvo 2 proroghe di 12 mesi l'una, concesse per programmi di particolare complessità); la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a un anno, ma nei casi di cessazione dell'attività è possibile una proroga di 12 mesi. Inoltre, non può essere disposta una nuova erogazione per la stessa causale prima che sia decorso un periodo pari al 2/3 di quello relativo alla precedente concessione.
- Durate massima per unità produttiva: per ciascuna unità produttiva l'integrazione salariale (compresa la cig ordinaria) non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio; questo limite può essere superato soltanto in una serie limitata di casi indicati dalla legge (art.1, comma 9 legge 223/91).
- Criteri d'individuazione dei lavoratori: i criteri d'individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione devono essere oggetto delle comunicazione e dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali.
- Rotazione dei lavoratori: la legge stabilisce il principio della rotazione tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni e sono occupati nella stessa unità produttiva; l'impresa che, senza valide ragioni tecnico-organizzative, non adotti la rotazione è soggetta a raddoppio del contributo addizionale e, dopo 25 mesi, ha una maggiorazione del 150% del contributo.
- Contributo addizionale a carico delle imprese: le imprese che ricorrono alla cassa integrazione straordinaria devono versare un contributo addizionale pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori (3% per le imprese fino a 50 dipendenti).Tale contributo è dovuto in misura doppia a partire dal venticinquesimo mese della data di decorrenza del trattamento d'integrazione salariale.
- Cigs e procedure concorsuali: il trattamento d'integrazione salariale può essere concesso, con decreto del ministero del Lavoro, anche ai dipendenti di imprese per le quali sia intervenuta la dichiarazione di fallimento, vi sia stata omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione di beni, vi sia stata emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o che siano state sottoposte all'amministrazione straordinaria. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore, o del commissario, purché non vi sia continuazione dell'attività.La durata massima dell'intervento è 12 mesi, prorogabili per altri 6 mesi se sussistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività.I lavoratori che comunque rimangono in eccedenza possono essere collocati in mobilità senza che sull'impresa ricada alcun onere.
- Incentivi alla ricollocazione: la ricollocazione dei lavoratori in cigs è sostenuta tramite consistenti incentivi alle assunzioni.Vanno, in fine segnalati alcuni aspetti comuni a entrambi i tipi di itegrazione salariale, ordinaria e straordinaria.
- Il cassintegrato che lavora può svolgere attività retribuita dandone comunicazione alla sede provinciale Inps, rinunciando all'integrazione salariale per le giornate lavorate. In caso di mancata comunicazione il lavoratore perde il diritto all'integrazione per tutto il periodo di durata della cassa.Secondo la legge 33\09,art.7-ter,comma 12,lettera b, per le sole ore di lavoro accessorio rese in qualsiasi settore produttivo, entro il limite di 3.000 Euro per anno solare, l'interessato non sarà obbligato a dare comunicazione all'Inps, potendo cumulare le prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavoro accessorio (norma forse prorogata fino a tutto il 2011).
- Pagamento diretto ai lavoratori: il ministro può disporre il pagamento dell'integrazione salariale direttamente ai lavoratori da parte dell'Inps, quando l'impresa dimostri di avere difficoltà di ordine finanziario, accertate dall'ispettorato del lavoro. Sono state recentemente introdotte norme di semplificazione della procedura di pagamento diretto.
- Contributi figurativi ai fini pensionistici: tutti i periodi di cassa integrazione sono utili ai fini della pensione e i contributi sono commisurati all'intera retribuzione che il cassintegrato avrebbe percepito in seguito al normale svolgimento del rapporto di lavoro.
- Malattia, maternità per astensione obbligatoria, assegni al nucleo familiare: i periodi ordinari e straordinari di cassa integrazione sono equiparati ai periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (Corte Costituzionale,30 dicembre 1987, n°619).
- Bonus per la formazione dei lavoratori in cig: in via sperimentale per gli anni 2009-10 (la norma verrà probabilmente prorogata al 2011) i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, anche in deroga (comprese le sospensioni indennizzate), potranno essere utilizzati dai datori di lavoro di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono anche prevedere lo svolgimento di attività produttiva connessa all'apprendimento.Questa possibilità è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra le parti sociali firmatarie dell'accordo relativo agli ammortizzatori, presso le strutture del ministero del Lavoro. Al lavoratore spetterà, a titolo retributivo, la differenza tra trattamento di sostegno a reddito e retribuzione, a carico del datore di lavoro.
- Incentivi al lavoro autonomo: per i percettori di cico e cigs è stata introdotta dalla legge 102\09, art. 1 ,comma 8, per il 2009-10 (la norma verrà probabilmente prorogata al 2011), la possibilità di erogazione anticipata delle mensilità di sostegno al reddito non ancora godute, per intraprendere un'attività autonoma. In caso di cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione parziale o totale dell'impresa, di procedure concorsuale o comunque nei casi in cui i lavoratori siano stati dichiarati esuberi strutturali, se il lavoratore può far valere un anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, viene erogato in via anticipata anche il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12.
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