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mercoledì 24 novembre 2010

La sintesi di cassa integrazione

Considerando le tante domande che si fanno in merito, noi di Stabia vive rispondiamo alle tante persone che chiedono quali sono le casse e le loro differenze, augurandoci di essere soddisfacenti.


La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) consente al datore di lavoro, nelle ipotesi previste dalla legge, di rifiutare la prestazione dei lavoratori, al contempo venendo liberato dall’obbligo retributivo (e ciò in deroga alla regola generale, secondo cui il rifiuto della prestazione, senza legittimo motivo, comporta comunque il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione): in questi casi, il lavoratore, sospeso dal lavoro ha solo diritto a un’integrazione salariale corrisposta dall’INPS.


Il nostro sistema prevede due forme di integrazione salariale:
ordinaria
straordinaria.
  • 1)La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) può essere richiesta dal datore di lavoro a fronte di situazioni aziendali determinate da eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, come ad es. crisi temporanee di mercato, blocchi di materie prime, divieti di esportazione, terremoti, incendi, furti di materiale, ecc. 
Scheda sintetica:


Per la concessione della CIGO la legge prevede una procedura di informazione sindacale e dispone, ove la sospensione ecceda le 16 ore alla settimana, la possibilità di richiedere un esame congiunto che verta sulle cause, la durata, l’entità e il numero dei lavoratori interessati. La durata massima della CIGO è di 13 settimane (prorogabili sino a un massimo di 52 settimane). 
L’integrazione salariale è concessa dalla sede provinciale dell’Inps, dopo la valutazione positiva di una commissione provinciale.
  • 2)La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) può essere richiesta dai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti (o li abbiano occupati nei 6 mesi precedenti), nei casi di crisi aziendale o di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.1 
La durata dell’intervento è di 12 mesi nel caso di crisi aziendale e di 24 mesi negli altri casi, periodo quest’ultimo prorogabile sino a 2 volte per 12 mesi nei casi di maggiore complessità.
Condizione per la concessione dell’intervento in questione è la presentazione di un programma di risanamento e il rispetto della procedura di consultazione sindacale, che prevede l’obbligo di preventiva informazione dei sindacati e, su richiesta, l’esame congiunto. Quest’ultimo vede partecipi anche i funzionari della Direzione Provinciale (o Regionale) del Lavoro e deve avere ad oggetto il programma di risanamento, la durata, il numero dei lavoratori interessati, le misure che si intendono attuare, i criteri di scelta dei lavoratori, le modalità di rotazione ed, eventualmente, le ragioni tecnico-produttive che giustifichino l’esclusione dell’operatività della rotazione. 
La CIGS viene concessa con Decreto del Ministro del Lavoro. 2


Esistono ulteriori forme di intervento a sostegno del reddito, riassunte nella categoria degli ammortizzatori sociali.
Tra queste rientra la cd. cassa integrazione in deroga.


1Quando si parla di conversione aziendale si presuppone cambiare categoria, ma questo alla fine del periodo di cassa o di eventuale proroga, no prima della fine del periodo di cassa.Questo e da precisare, ma mi rivolgo a quei imprenditori che sono un po furbetti che le riconversioni già le hanno fatte. Allora cari lavoratori non firmate mai niente che puzza,guardate bene cosa firmate ma soprattutto rivolgetevi al sindacato, ma quello vero!


2Praticamente quella che ha fatto il a.Gruppo Gefa

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