I lavoratori collocati in CIG e i criteri di scelta (rinvio)
La normativa nulla dice circa i criteri di scelta per la collocazione dei lavoratori in CIG; la scelta dei dipendenti da sospendere, pertanto, se non è previsto altrimenti dall’eventuale accordo sindacale, compete all’imprenditore (Corte Cost. 23/06/1988, in Foro It., 1988, I, 2077; Pret. Milano 15/10/1982, in Lav. Prev. Oggi, 1982, 2359).
Data la lacuna normativa e l’esigenza di tutela dei lavoratori dalla totale discrezionalità del datore di lavoro, la giurisprudenza ha elaborato dei limiti al potere di quest’ultimo, per il cui approfondimento si rinvia alla voce criteri di scelta.
Solo nel caso di CIGS, l’art. 1, 7° e 8° comma, Legge 223/1991 prevede espressamente che i lavoratori debbono essere sospesi a rotazione, le cui modalità di applicazione devono essere contenute nella informazione sindacale.
La previsione ha lo scopo di ripartire il disagio delle sospensioni fra i lavoratori e di evitare che la sospensione a zero ore possa divenire un pretesto per il successivo licenziamento o una forma di penalizzazione mirata.
Nel caso in cui la rotazione sia ritenuta impraticabile, devono essere comunicati i motivi. Inoltre, la rotazione è obbligatoria se pattuita nell’accordo sindacale o disposta dal Decreto Ministeriale sostitutivo o dallo stesso programma aziendale. In ogni caso, la rotazione deve avvenire tra lavoratori svolgenti mansioni fungibili.
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