Si chiede a cosa si ha diritto lavorando, con un'anzianità inferiore ad un anno, per un'azienda con più di 15 dipendenti che ha avviato le procedure di mobilità.
Si comunica che ha diritto comunque ad essere iscritto nella lista di mobilità, sempre che sia stato assunto con un contratto a tempo indeterminato.Ai sensi della legge 236/93 ha diritto di iscrizione nelle liste di mobilità, senza erogazione dell'indennità di mobilità. Infatti, i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane, che occupano anche meno di 15 dipendenti, per riduzione di personale o cessazione di attività devono richiederla direttamente al competente Centro per l'Impiego (ex ufficio di collocamento) entro e non oltre 60 giorni dal licenziamento.
La durata di iscrizione in lista di mobilità, varia in relazione all'età del lavoratore ed alla ubicazione dell'azienda:
- per lavoratori fino a 39 anni: 12 mesi, oppure 24 se provenienti da aziende del Mezzogiorno;
- per lavoratori tra 40 e 49 anni i mesi diventano 24 nel centro nord e 36 nel Mezzogiorno;
- per lavoratori da 50 anni compiuti in poi i mesi sono 36 nel centro-nord e 48 nel Mezzogiorno.
Le aree ricadenti nel territorio del Mezzogiorno sono specificate dal DPR 218/78.
Si può prolungare l'iscrizione in lista di mobilità nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato, fino a raggiungere il doppio della durata prevista inizialmente (es.: un lavoratore con meno di 40 anni ha diritto a dodici mesi di iscrizione in lista di mobilità; qualora venga assunto con uno o più contratti a tempo determinato, può protrarre l'iscrizione iniziale fino a raggiungere 24 mesi di permanenza in lista di mobilità).
I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Invece, i datori di lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti.
Riguardo ad eventuali indennità, potrebbe aver diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti, per informazioni più dettagliate al riguardo si consiglia di rivolgersi alla sede INPS, comunque si forniscono alcune indicazioni:
- il diritto del disoccupato a percepire l'indennità ordinaria di disoccupazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti assicurativi e contributivi:
- almeno due anni di assicurazione al momento di inizio della disoccupazione
- almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione. Ai fini del calcolo del biennio sono esclusi:
- i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto;
- i periodi di lavoro all'estero che non siano tutelati in base a convenzioni od accordi internazionali;
- i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera
I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento
Dopo il licenziamento si ha diritto d'iscrizione come disoccupato presso i Centri per l'Impiego che sostituiscono le ex Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura.
Dal Ministero del Lavoro sono passati alle Amministrazioni Provinciali e svolgono funzioni essenziali nel quadro della riforma dei servizi per l'impiego e del rinnovamento dei meccanismi di incontro domanda.
Per maggiore chiarezza, qui di seguito si danno ulteriori informazioni sui lavoratori licenziati che hanno diritto all'indennità di mobilità:
i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito della procedura illustrata al p. 1, oppure a seguito di licenziamento collettivo intimato ai sensi dell'art. 24, L. n. 223/1991 da parte di aziende diverse da quelle edili, rientranti nel campo d'applicazione della Cassa integrazioni guadagni straordinaria, se in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro - compresi i periodi di sospensione del rapporto per ferie, festività, infortuni.
Sono esclusi:
Ai sensi degli artt. 4, comma 14 e 24, comma 4, L. n. 223/1991, non hanno invece diritto all'indennità di mobilità:
- i lavoratori dipendenti da imprese edili, nei casi di eccedenze di personale determinate da "fine lavoro" e di licenziamento per riduzione del personale che conservano il diritto al trattamento speciale di disoccupazione;
- i lavoratori impegnati in attività stagionali - anche di fatto - o saltuarie;
- i lavoratori assunti a tempo determinato;
- i dirigenti;
- gli apprendisti;
- i lavoratori licenziati per riduzione del personale da aziende escluse dal campo di applicazione della C.i.g. straordinaria.
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