La misura dell'integrazione è per entrambi l'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate tra le 0 e 40 settimanali, ma viene ridotta di una percentuale pari alla contribuzione in atto a carico degli apprendisti (che attualmente è pari al 5,84%). Inoltre, l'integrazione non può superare un tetto massimo aggiornato annualmente in base al costo della vita che è pari, per il 2010, a 892,96 euro (al lordo della suddetta riduzione del 5,84%), ed è elevato a 1.073,25 euro in caso di retribuzione mensile superiore a 1.931,86 euro.
I trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore edile hanno una maggiorazione del tetto massimo pari al 20% (per il 2010, 1.071,55 euro, elevati a 1.287,90 euro in caso di retribuzione mensile superiore a 1.931,86 euro).
Integrazione salariale ordinaria
- Imprese ammesse: quelle del settore industriale, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, più alcune ulteriori tipologie di imprese ( in particolare cooperative esercenti attività industriale; cooperative agricole o loro consorzi che trasformano,manipolano e commercializzano prodotti agricoli; industrie boschive, forestali e del tabacco; imprese adatte agli impianti elettrici e telefonici, aziende che operano nei settori dell'istallazione di impianti, anche ferroviari, che effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura edile). Nel settore edilizio e lapideo la cassa integrazione guadagni ordinaria è regolata da particolari disposizioni.
- Requisiti soggettivi richiesti al lavoratore: viene corrisposta a operai, impiegati e quadri anche con contratto a termine, senza vincolo di anzianità contributiva (sono esclusi i cosiddetti "contratti atipici", quali apprendistato, somministrazione, ma anche lavoratori a domicilio).
- Cause di intervento: l'integrazione è corrisposta nei casi di sospensione o riduzione di orario per eventi transitori non imputabili all'impresa o ai lavoratori, o per situazioni temporanee di mercato.
- Richieste:l'imprenditore deve consultare preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per informarle sulle cause della sospensione e sul numero dei lavoratori interessati. Su domanda di una delle parti può seguire un esame congiunto.La procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. La domanda per ottenere il trattamento di cassa integrazione va presentata dal datore di lavoro alla sede locale dell'Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' attività lavorativa.
- Durata: normalmente è di 13 settimane continuative; in casi eccezionali può essere prorogata di 3 mesi in 3 mesi fino a un massimo di un anno nel biennio.La circolare Inps n.58 del 20 aprile 2009 ha modificato il computo dei periodi di cassa integrazione ordinaria: prima ogni settimana in cui era effettuato un periodo di sospensione, anche parziale, veniva contata per intero, ora il computo è in base alle giornate effettivamente utilizzate, considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6 giorni, o 5 in caso di settimana corta. Ciò consente, di fatto, un allungamento del periodo utilizzabile di cassa ordinaria.
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